Accesso civico ’generalizzato’ concernente dati e documenti ulteriori

L’accesso civico generalizzato (introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97) è un nuovo diritto riconosciuto a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 
 
Chi può presentare istanza di accesso civico?
L’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano residente nel territorio dello Stato.  
 
Come presentare l’istanza di accesso civico?
L'istanza può essere presentata all'ufficio Protocollo del Comune alternativamente:
a) per via telematica all'indirizzo protocollo@comune.arese.mi.it
b) tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.arese.mi.it 
c) in versione cartacea all'ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico. 
 
Cosa si deve indicare nell’istanza?
È necessario identificare i dati, le informazioni o i documenti che si desiderano richiedere. Eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.
 
È necessario motivare l’istanza di accesso civico?
Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza di accesso civico.
 
Bisogna pagare per poter effettuare l’accesso civico?
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dal Comune per la riproduzione su supporti materiali. 
 
Quali sono i termini procedurali dell’accesso civico?
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico.
Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’Amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). 
Laddove sia stata presentata opposizione e l’Amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o i dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione; ciò anche al fine di consentire al controinteressato di presentare, eventualmente, richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o ricorso al Difensore Civico.
 
Quali sono i rimedi nel caso di diniego o mancata risposta da parte dell'Amministrazione?
Nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
Se l’accesso civico è stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede sentito il Garante della Privacy, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, durante i quali i termini (20 giorni) per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono sospesi. 
In alternativa alla richiesta di riesame, il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale che, nel caso del Comune di Arese, è il Difensore civico regionale. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche al Comune di Arese. È previsto che il Difensore civico si pronunci entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso e che, se egli ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne debba informare il richiedente e comunicarlo al Comune di Arese. Se il Comune di Arese non conferma il diniego o il differimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l’accesso è consentito.
Se l’accesso civico è stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.), il Difensore civico provvede sentito il Garante della Privacy, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, durante i quali i termini (30 giorni) per l’adozione del provvedimento da parte del Difensore civico sono sospesi.
Si può impugnare la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
 
Quali sono i rimedi nel caso di mancato o parziale accoglimento delle osservazioni da parte dei controinteressati?
In caso di mancato o parziale accoglimento delle osservazioni presentate dai controinteressati, questi possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.
Se le osservazioni non accolte riguardavano la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede sentito il Garante della Privacy, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, durante i quali i termini (20 giorni) per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono sospesi.
In alternativa alla richiesta di riesame, il controinteressato può presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale che nel caso del Comune di Arese è il Difensore civico regionale. In tal caso, il ricorso deve comunque essere notificato anche al Comune di Arese. È previsto che il Difensore civico si pronunci entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso e che, se egli ritiene illegittimo il provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato, ne debba informare il controinteressato e comunicarlo al Comune di Arese. Se il Comune di Arese non conferma il mancato o parziale accoglimento delle osservazioni del controinteressato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l’accesso civico è negato.
Se le osservazioni non accolte riguardavano la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.), il Difensore civico provvede sentito il Garante della Privacy, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali i termini (30 giorni) per l’adozione del provvedimento da parte del Difensore civico sono sospesi.
Si può impugnare la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
 
L'istanza di accesso civico "generalizzato" è disponibile qui. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Sportello del Cittadino, Sport e Tempo Libero, tel. 02 93527235 - 254.

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