Aliquote IMU fino al 2013

IMU – Imposta Municipale Unica

Con deliberazione commissariale n. 65 del 4 aprile 2013 sono state confermate anche per il 2013 le aliquote IMU dell'anno 2012. Il Decreto legge n. 201/2011 anticipa in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014 l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), che sostituisce l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) e l’Irpef fondiaria, con le seguenti caratteristiche:

  • si applica agli immobili compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze (solo i fabbricati di categorie C/2, C/6 e C/7) in base ai presupposti previsti all'art. 2 del D. lgs. n. 504/1992, tenendo presente che per “abitazione principale” si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
  • viene abrogata la facoltà di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti
  • la fattispecie imponibile è la medesima dell'ICI
  • il valore è costituito applicando alla rendita catastale rivalutata del 5 % i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 con riferimento ai fabbricati classificati nella categoria catastale d/5

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, elevato a 65 dal 1.1.2013

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

  • per i terreni agricoli il valore è costituito applicando al reddito dominicale rivalutato del 25 % un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionisti iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110
  • l'aliquota di base dell'IMU è lo 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,3 punti percentuali
  • l'aliquota per l'abitazione principale (occorre anche la residenza anagrafica) e le pertinenze è dello 0,4 %, con possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,2 punti percentuali; dalla stessa deve essere detratto, fino a concorrenza della relativa imposta, l’importo di 200 euro, che, a discrezione dei Comuni, può essere elevato fino a concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto dell’equilibrio del bilancio. In tal caso non può essere aumentata l’aliquota ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di 50 euro, fino ad un massimo di 400 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
  • l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2 % con possibilità da parte dei Comuni di diminuirla fino allo 0,1 %
  • l'aliquota di base può essere ridotta da parte dei Comuni fino allo 0,4 % relativamente agli immobili non produttivi di reddito fondiario, agli immobili posseduti da soggetti IRES ed agli immobili locati
  • l’ammontare derivante dall’applicazione dell’aliquota base dello 0,76% su tutti gli immobili tranne le abitazioni principali (e relative pertinenze) e i fabbricati rurali strumentali, al netto dell’eventuale applicazione delle detrazioni e delle riduzioni di aliquota nonché degli incrementi deliberati dal Comune, è versato allo Stato nella misura del 50% secondo le modalità da stabilirsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Ai Comuni rimarrà quindi integralmente l'introito derivante dagli eventuali aumenti di aliquota deliberati rispetto a quella base, mentre dovranno versare la quota non incassata per effetto delle eventuali riduzioni applicate. Ai Comuni rimarrà, inoltre, l’intero gettito derivante dall’attività di accertamento dell’eventuale evasione (imposta, interessi, sanzioni).

Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle aliquote base IMU, al netto del 50% dello 0,76% da versare direttamente allo Stato, rispetto al gettito ICI del 2011 con l’aggiunta della quota del trasferimento statale sostitutivo dell’ICI abolita sulla 1^ abitazione è acquisito al bilancio dello Stato mediante pari riduzione del “fondo sperimentale di riequilibrio”.

La competenza a deliberare le aliquote dell’IMU è del Consiglio comunale (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011).

L’IMU deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato
  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati
  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing)
  • dai concessionari di aree demaniali.

Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.

Partendo dalla proiezione dei dati effettuata da GeSeM mediante l’utilizzo della banca dati ICI, calcolata con le aliquote base previste dal Ministero, si è evidenziata la necessità di deliberare, per l’anno 2013, le seguenti aliquote in modo da assicurare il pareggio di bilancio:

  

Aliquote e detrazioni

Per mille

Aliquota IMU abitazione principale

4,5

Detrazione per abitazione principale alla quale devono essere aggiunti 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e residente

200

Aliquota IMU ordinaria

9

 Fabbricati a uso strumentale  2
 Abitazioni e relative pertinenze affittati a canone concordato  4,5
 Unità immobiliari e pertinenze, adibite ad abitazione  principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa  4,5
  Sale cinematografiche (D3)  4,6

 

Per qualsiasi informazione e per ricevere assistenza nel calcolo, è possibile rivolgersi a GeSeM.

GeSeM si occupa di effettuare i controlli relativi ai pagamenti per gli anni pregressi.

Per consultare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta, clicca qui.

I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante l’utilizzo del modello F24, da presentare compilato presso un istituto bancario o un ufficio postale (è possibile utilizzare anche il canale on line tramite il proprio home banking), e dovranno essere arrotondati all’euro per difetto se i decimali sono inferiori a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiori. In alternativa, è possibile versare anche mediante bollettino postale  sul conto corrente n. 1008857615, valido indistintamente per tutti i Comuni, intestato a "pagamento IMU". I modelli sono disponibili gratuitamente presso gli uffici postali.

Le
scadenza per il versamento dell’acconto è fissata al giorno 17 giugno 13, mentre quella per il versamento del saldo al 16 dicembre 2013. Il programma di calcolo automatico e compilazione del modello F24 è disponibile qui.

L'Agenzia del Territorio permette ai cittadini di effettuare le visure catastali on line, cliccando su questo link.

Per conoscere un importante comunicato del 5 dicembre sul versamento saldo IMU 2013 clicca qui.

 

Chi, per qualsiasi motivo, non ha ancora effettuato il versamento per l'anno 2013, può pagare utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso (D.Lgs. n. 472/1997) che prevede la riduzione delle sanzioni.

 


 

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