Aliquote ICI fino al 2011
L'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) , istituita con Decreto legislativo n. 504/1992, deve essere pagato:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing)
- dai concessionari di aree demaniali
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
Dall'anno 2008, è stata abolita l'ICI per unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la normativa precedente.
Le aliquote e le detrazioni ICI da applicare nell’anno 2011 sono rimaste invariate e sono quelle già in vigore per il 2010.
Aliquote e detrazioni Per mille Aliquota ICI prima abitazione 4,8 (solo per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9) |
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Detrazione 110 | |
Aliquota ICI ordinaria 7 | |
Aliquota ICI case con contratto a canone concordato 4,8 | |
Esercizi di vicinato 6 | |
Aliquota ICI case sfitte 7 |
Sono previste le seguenti detrazioni:
- € 110 per abitazione principale o in alternativa
- € 150 per abitazione principale per i nuclei familiari nei quali è residente un soggetto con invalidità al 100% o un anziano con più di 85 anni.
Per qualsiasi informazione, il contribuente può rivolgersi a GeSeM.