Amministrazione Trasparente

La trasparenza è un principio fondamentale dell’attività amministrativa, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 7.8.1990, n. 241. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario” (art. 1, comma 1, legge 241/90 modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69).
 
E’ evidente come questa legge apporti importanti modifiche nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i diritti dei cittadini. Non solo è previsto il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento, ma anche che l’attività amministrativa deve ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità alla documentazione dell’amministrazione o ai riferimenti da quest’ultima utilizzati nell’assumere una determinata posizione.
 
Nel vigente quadro normativo la nozione di “trasparenza” ha assunto un rilievo centrale. La legge 9 gennaio 2019, n. 3, c.d. "spazzacorrotti", recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” affianca la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
 
In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti, ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l’istituto dell’accesso civico, inteso come diritto di chiunque a richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. 
 
Significative modifiche sono state introdotte con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, emanato in attuazione della Legge Delega n. 124/2015 (cd. Riforma Madia): innovativa è la previsione di una nuova forma di accesso civico generalizzato che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of Information Act (FOIA - Circolare n. 1/2019 del Ministro per la pubblica amministrazione che integra la precedente Circolare n. 2/2017). Si tratta a ben vedere e con le parole del decreto 33/2013, art. 1, comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) di una forma diffusa “di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.
 
Attraverso il c.d. accesso civico generalizzato, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, fatti salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, si assiste al riconoscimento della piena libertà di informazione dei cittadini.
 
I documenti, i dati e le informazioni oggetto di trasparenza secondo il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 devono essere rappresentati all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente del Sito web, secondo uno schema indicato nel decreto stesso e comune a tutte le Pubbliche Amministrazioni. In merito alla compatibilità della nuova disciplina introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, l’Anac ha chiarito che “l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati” (Aggiornamento 2018 al PNA, § 7, pag. 15
 
Al fine di supportare gli Enti obbligati nella necessaria attività di adeguamento, l'Anac, lo scorso 28 dicembre 2016 ha adottato prime Linee Guida (Deliberazioni n. 1309/2016 e n. 1310/2016), mentre altre sono in corso di definizione. La Sezione, quindi, è in corso di aggiornamento per assicurarne la conformità dei contenuti al quadro normativo.
 
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
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