IUC - Imposta Unica Comunale (TASI, TARI e IMU) - fino al 2019

Con la legge di stabilità 2014 – legge 27 dicembre 2013, n. 147 – il legislatore interviene nuovamente nella materia dei tributi comunali attuando una riforma della fiscalità immobiliare con l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC); un acronimo che riassume tre distinti prelievi: Imu, Tasi e Tari. La legge n. 190/2014, “Legge di stabilità 2015”, conferma la normativa precedentemente in vigore.

IUC

Che cos’è?

L’imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Quando è entrata in vigore?

A decorrere dall’1 gennaio 2014. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27/03/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina unica comunale (IUC), che sostituisce il regolamento IMU ed il regolamento TARES (ora TARI) precedentemente in vigore ed istituisce il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI)
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 18.04.2016 è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21.12.2017.

 

Queste le tre voci che compongono la IUC:

  • Tari, ovvero la tassa sui rifiuti.
  • Tasi, ovvero la tassa sui servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade…). 
  • Imu.

Come si determina il tributo per ciascuna sua componente

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