Multe

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO 2013

Entra in vigore dal 21 agosto lo sconto del 30% per chi paga le multe entro entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica.

È stata pubblicata il 20 agosto sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, che modifica e integra l’articolo 202 del Codice della Strada.

Ecco cosa cambia quando si prende una multa.

  • In caso di verbale di contestazione rilasciato direttamente al cittadino, l’agente di Polizia locale indicherà nelle note del verbale l’ammontare della somma già ridotta del 30% (“È consentito il pagamento di ... euro entro 5 giorni, pari al minimo ridotto del 30% come da informativa allegata al verbale”). Allo stesso tempo, verrà rilasciata un’informativa prestampata con le indicazioni per usufruire del pagamento ridotto in modo corretto.
  • Nel caso in cui l’accertamento di infrazione venga lasciato sul veicolo e dunque non in presenza del cittadino (per esempio per divieto di sosta), l’agente indicherà nei moduli la somma ridotta del 30%, pagabile entro 5 giorni.
  • In caso di verbale di notificazione a domicilio (tutte le sanzioni non pagate con verbale di contestazione o con accertamento di infrazione oppure per quelle violazioni accertate tramite dispositivi elettronici e telecamere), la notifica conterrà un’informativa che indica al cittadino la possibilità di ridurre la sanzione del 30%, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni. Sarà, infatti, allegato un bollettino prestampato solo in parte, dove il cittadino indicherà la somma ridotta del 30%, cui è necessario aggiungere quanto dovuto per le spese di notifica e accertamento. Chi non volesse avvalersi di questa possibilità potrà comunque pagare entro 60 giorni dalla notifica utilizzando l’altro bollettino che verrà allegato già compilato in ogni sua parte.

Non è possibile avvalersi del pagamento in forma agevolata ridotto del 30% nel caso in cui:

  • è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente o della confisca del veicolo
  • si tratti di violazioni che riguardano la disciplina generale della circolazione stradale, ma non espressamente previste dal Codice della Strada
  • si tratti di violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta così come disposto dall’art. 202 commi 3 e 3 bis Codice della Strada.
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