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MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

L'articolo 10 del decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, intitolato "Servizi ai cittadini", ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta d'identità.

In particolare, il comma 5 del citato articolo 10, ha modificato l'art. 3 del T.U.L.P.S., di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante la disciplina di tale documento.

Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore.

In particolare, è previsto che la carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni.

Al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. l del D.P.R. n. 649/1974.

Il comune acquisisce il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000.

La carta d'identità, sia in formato cartaceo che elettronico, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere. 

Per ulteriori informazioni, è    possibile rivolgersi all'ufficio anagrafe.

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