Semplificazione

SABATO 20 DICEMBRE

 

Dal 1° gennaio 2012, per effetto dell’entrata in vigore dell’art.15 comma 1 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 “Legge finanziaria 2012”, è fatto divieto alla Pubblica Amministrazione (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Scuole, Università, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS ecc.) e gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Ferrovie, ecc.) richiedere certificati a cittadini e imprese.

Si afferma definitivamente il principio che, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i certificati sono completamente eliminati e sostituiti SEMPRE dalle autocertificazioni, mentre le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione restano valide solo nei rapporti tra privati.

Possono essere autocertificate le seguenti dichiarazioni:

a) data e il luogo di nascita

b) residenza

c) cittadinanza

d) godimento dei diritti civili e politici

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero

f) stato di famiglia

g) esistenza in vita

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni

l) appartenenza a ordini professionali

m) titolo di studio, esami sostenuti

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria

r) stato di disoccupazione

s) qualità di pensionato e categoria di pensione

t) qualità di studente

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Può invece essere dichiarato in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tutto ciò che concerne stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

L’ufficio competente verificherà entro 30 giorni dalla richiesta, la veridicità delle dichiarazioni.

Ai fini dei controlli delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà rese ai sensi dell'art.46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, gli uffici comunali incaricati possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

I certificati dal 1° gennaio 2012 saranno rilasciati dagli uffici comunali con la scritta: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". La mancanza di tale dicitura sui certificati comporta la nullità del certificato stesso ed il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Pertanto, dalla stessa data il Comune e le altre Amministrazioni Pubbliche nonché i gestori di pubblici servizi non potranno più accettare ne richiedere certificati; la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio.

I moduli per le autocertificazioni sono disponibili presso lo Sportello del Cittadino (via Roma 2) e presso l'ufficio Anagrafe (via Caduti 4).

 

 

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