Autocertificazione

MERCOLEDÌ 1 AGOSTO 2012

 

Si ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (Inps, Agenzia Entrate, scuole, ecc.) e ai privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.).

Gli uffici comunali pertanto possono rilasciare i certificati (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.) soltanto a uso privato, con pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.

Ai certificati anagrafici, infatti, non possono essere applicate le esenzioni dall'imposta di bollo precedentemente previste per i documenti da produrre agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Si ricorda comunque che i cittadini possono rilasciare le autocertificazioni anche quando abbiano a che fare con istituzioni private tipo banche, assicurazioni, agenzie di affari, poste italiane, notai, ecc. (art. 2, Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000).

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000), ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo nè diritti di segreteria) e non è necessaria l'autenticazione della firma.

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