Separazione e divorzi

VENERDÌ 30 GENNAIO 2015

 

Separazioni e divorzi? A partire da metà febbraio sarà possibile recarsi anche in Comune, spendendo 16 euro. Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'articolo 12 della Legge 162/2014, infatti, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
 

 

Dove?
 
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:

  • di residenza di uno dei coniugi
  • in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
  • in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero

L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
 

Chi si può avvalere di questa modalità semplificata? 

E’ possibile utilizzare questa modalità semplificata a condizione che:

  • non vi siano figli minori
  • non vi siano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno)
  • non vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992)
  • non vi siano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
  • non ci sia l'esigenza di dirimere questioni patrimoniali: l'accordo raggiunto non contenga patti di trasferimento patrimoniale (ossia qualunque valutazione di natura economica o finanziaria, come ad es. l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione, assegni di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica).

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
 

Come avviare la procedura
 
I coniugi interessati possono rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente. E' necessario che ciascuno dei coniugi compili uno specifico modulo di comunicazione dati per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento. Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.
 
 
Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma
 
Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
 
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
 
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
 
 
Documenti da presentare

  • documenti di identità
  • nel caso di divorzio: sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 3 anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale
  • nel caso di modifica delle precedenti condizioni: precedente accordo.
     

Costi del procedimento
 
Il procedimento prevede un costo massimo di 16 euro.
 
 
Decorrenza degli effetti
 
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.
 
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

 

Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento è possibile rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile, via Caduti 2, tel. 02 93527308 - 307, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00, martedì, dalle 16.00 alle 18.00, sabato, dalle 8.30 alle 11.30.
 
 

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